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ANNULLAMENTO CARTELLE PRESCRITTE Non necessario presentare ricorso

In sede di rottamazione sono emerse cartelle di pagamento notificate in tempo remoto, senza ulteriori notifiche interruttive dei termini prescrizionali, divenendo quindi pretese non più recuperabili da parte dell’Ente impositore creditore (Agenzia delle Entrate, Comune, Pubblica Amministrazione in generale).
Anche quando giungono sollecito di pagamento, intimazione o avviso di fermo amministrativo, il contribuente senza necessità di presentare alcun ricorso, può chiedere direttamente la sospensione immediata della procedura di riscossione, ai sensi della legge di stabilità 2013 approvata con L. 24/12/5202 n. 2012.
Deve presentare la domanda di sospensione, il Mod.SL1 riportato in allegato, all’Agenzia delle Entrate Riscossione, on-line registrandosi al portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, oppure in Puglia, indirizzandola alla mail sospensioneriscossioner.puglia@agenziariascoassione.gov.it o direttamente allo sportello.
Ricevuta la domanda, l’Agenzia delle Entrate Riscossione sospende la procedura di riscossione e chiede all’Ente impositore creditore di verificare la posizione. L’Ente valuta la domanda e quindi:
· accoglie la richiesta e annulla l’atto;
· rigetta la richiesta e riattiva l’attività di recupero.
Se entro 220 giorni dalla presentazione della domanda l’Ente impositore creditore non risponde, la pendenza tributaria si annulla di pieno diritto e il contribuente è considerato utomaticamente discaricato dei relativi ruoli.
Si resta a disposizione per ogni ulteriore eventuale informazione.

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DOCUMENTAZIONE: per quanto tempo conservarla

Ad inizio anno si è soliti sistemare le nostre scartoffie, liberare i nostri scaffali della documentazione divenuta inutile, o caduta in prescrizione, ossia non più accertabile dalla pubblica amministrazione.

Infatti, ogni tipo di credito o debito ha la sua scadenza per essere preteso o pagato.

In questi giorni stanno, per esempio, giungendo gli avvisi di accertamento della tassa rifiuti relativi all’anno 2012, che devono essere stati notificati entro il 31/12/21017 o al più tardi entro il 2/1/2018, cadendo il 31 di giorno festivo, di domenica.

Ricordiamo che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla consegna dell’atto all’agente notificatore (Cort.Costituz. 23.1.2004 n. 28); è a tale momento che occorre riferirsi per il rispetto del termine.

Quindi, l’avviso di accertamento s’intende validamente notificato se il Comune lo ha consegnato alle Poste prima del termine suddetto (Cassaz. 26.3.2012 n. 4883 e 10.1.2014 n. 351), come si può rilevare dal timbro postale sulla busta, anche se poi è consegnato dalle Poste al contribuente nei primi giorni dell’anno 2018.

Riproponiamo, allora, una sintetica schematizzazione dei termini di conservazione di documenti.