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ANTIRICICLAGGIO: LA LISTA DEI DOCUMENTI DA CONSERVARE

Tra i presidi antiriciclaggio spicca l’obbligo per i professionisti destinatari della normativa di conservare i documenti, i dati e le informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nonché a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, dalla UIF o da altra Autorità competente (art. 31 co. 1 del DLgs. 231/2007). In questo articolo ripercorriamo gli aspetti essenziali da osservare in materia di conservazione dei documenti che formano il fascicolo del cliente.

Il complesso dei documenti da conservare deve rendere possibile la ricostruzione univoca dei seguenti elementi:
– la data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell’incarico;
– i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell’esecutore;
– informazioni sullo scopo, sulla natura del rapporto della prestazione;
– data importo e causale dell’operazione;
– mezzi di pagamento utilizzati.

Circa le modalità di conservazione l’art. 32 co. 1 del DLgs. 231/2007 dispone che: “I soggetti obbligati adottano sistemi di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni idonei a garantire il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali (DLgs. 196/2003) nonché il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità del decreto”.
In maniera specifica le modalità di conservazione adottate devono prevenire qualsiasi perdita dei dati e delle informazioni ed essere idonee a garantire la ricostruzione dell’operatività o attività del cliente nonché l’indicazione esplicita dei soggetti legittimati ad alimentare il sistema di conservazione e accedere ai dati e alle informazioni ivi conservati.
Le modalità di conservazione devono garantire:
– l’accessibilità completa e tempestiva ai dati e alle informazioni da parte delle autorità di cui all’art. 21 co. 4 lett. a);
– la tempestiva acquisizione, da parte del soggetto obbligato, dei documenti, dei dati e delle informazioni, con indicazione della relativa data;
– l’integrità dei dati e delle informazioni e la non alterabilità dei medesimi successivamente alla loro acquisizione;
– la trasparenza, la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni nonché il mantenimento della storicità dei medesimi (art. 32 co. 2 del DLgs. 231/2007).

L’assolvimento degli obblighi di conservazione può essere attuato:
– con sistemi di natura elettronica che garantiscono l’integrità dei dati e delle informazioni e la non alterabilità dei medesimi successivamente alla loro acquisizione. Tali sistemi guidano l’operatore nell’inserimento dei dati e delle informazioni utili dando la possibilità di storicizzare automaticamente ogni variazione intervenuta e avvisando periodicamente il professionista circa i documenti in scadenza che richiedono interventi di aggiornamento;
– con modalità cartacea che viene ritenuta ammissibile anche con la nuova disciplina posto che la Relazione illustrativa al DLgs. 90/2017 evidenzia l’eliminazione dalla fonte di rango primario di tutti i riferimenti agli obblighi di registrazione con specifiche modalità tecniche “a vantaggio di norme più snelle …”.

In attesa delle regole tecniche che dovranno essere predisposte da parte degli Organismi di autoregolamentazione (ex art. 11 co. 2 del DLgs. 231/2007) e che conterranno le indicazioni operative sulle regole da applicare in materia di documenti, si ritiene utile istruire il fascicolo della clientela con i seguenti documenti come già segnalato nel documento del CNDCEC “Antiriciclaggio (Dlgs. 231/2007): manuale delle procedure per gli studi professionali” del 17.12.2015:
Copia del documento di riconoscimento

Fotocopia codice fiscale

Fotocopia partita IVA

Visura camerale

Verbale Cda di nomina

Scheda di valutazione del rischio

Eventuale ulteriore documentazione richiesta dal professionista per l’individuazione del titolare effettivo

Documentazione in base alla quale si è verificata la possibilità di applicare obblighi semplificati o rafforzati di adeguata verifica della clientela

Eventuale attestazione per l’esecuzione dell’obbligo di adeguata verifica da parte di terzi

Copia del mandato professionale

Dichiarazione da parte del cliente:
– sul titolare effettivo dell’operazione;
– sullo scopo e sulla natura dell’attività o dell’operazione per la quale è richiesta la prestazione professionale;
– sui mezzi economici e finanziari per attuare l’operazione o instaurare l’attività.

Scheda per l’adeguata verifica della clientela

Valutazione del rischio

Scheda per il controllo periodico sul rispetto delle limitazioni all’utilizzo del denaro contante

Documenti delle prestazioni professionali svolte

Documentazione relativa alla cessazione della prestazione professionale o dell’operazione

Ogni altro documento o annotazione che il professionista ritenga opportuno conservare ai fini della normativa antiriciclaggio

I documenti, i dati e le informazioni acquisiti devono essere conservati per un periodo di 10 anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall’esecuzione dell’operazione occasionale.

Limitazione uso contanti: sanzioni, oblazione e favor rei

La riforma del D.Lgs. 90/2017, in vigore dal 4 luglio scorso, riguarda anche uno dei capisaldi degli obblighi antiriciclaggio in capo ai destinatari, quale la limitazione dell’uso del contante per importi uguali o superiori alla soglia di 3.000 euro effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi. Chiariamo cosa cambia confrontando le sanzioni previste, l’applicazione dell’istituto dell’oblazione e la progressione nel tempo delle leggi.
In sintesi, le misure delle sanzioni in capo alle parti coinvolte e ai professionisti in vigore prima della riforma erano le seguenti.

Sanzioni pre-riforma
VIOLAZIONE LIMITE CONTANTE:
PER LE PARTI COINVOLTE
FINO A € 50.000 DALL’ 1% AL 40% MINIMO € 3.000
OLTRE € 50.000 DAL 5% AL 40 % MINIMO € 3.000

PER I PROFESSIONISTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE INFRAZIONE
FINO A € 50.000 DAL 3% AL 30% MINIMO € 3.000
OLTRE € 50.000 DAL 3% AL 30% MINIMO € 3.000

Sanzioni-post-riforma
VIOLAZIONE LIMITE CONTANTE
PER LE PARTI COINVOLTE
FINO A € 250.000 DAL € 3.000 a € 50.000
OLTRE € 250.000 DAL € 15.000 a € 250.000

PER I PROFESSIONISTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE INFRAZIONE
FINO A € 250.000 Da € 3.000 a € 15.000
OLTRE € 250.000 Da € 3.000 a € 15.000

La violazione della disposizione in esame implicava sia per le parti coinvolte che per i professionisti che non comunicavano l’infrazione una sanzione amministrativa pecuniaria in misura percentuale partendo da un minimo di 3.000 euro. L’impianto sanzionatorio viene modificato prevedendo sanzioni in misura fissa nell’ambito di un intervallo minimo e massimo.
Diversamente da quanto accadeva anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. 90/2017, anche i professionisti possono avvalersi dell’istituto dell’oblazione previsto dall’art. 16 della L. n. 689/1981 per regolarizzare le violazioni connesse alla limitazione dell’uso del contante.
L’oblazione prevede la riduzione della sanzione all’importo più favorevole tra 1/3 del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito un minimo edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento. Così, ad esempio, in caso di pagamento in contanti di 15.000 euro, il professionista, ricorrendo all’oblazione, potrebbe chiudere la partita versando la sanzione pari a 5.000 euro, ossia 1/3 del massimo. Le parti coinvolte, invece, stando alla nuova normativa, avrebbero la possibilità di estinguere la penalità con il doppio del minimo, pari a 6.000 euro.
L’istituto dell’oblazione non è consentito quando:
l’importo trasferito risulti superiore a 250.000 euro;
l’interessato si è già avvalso della medesima facoltà per altra violazione il cui atto di contestazione sia stato ricevuto nei 365 giorni precedenti la ricezione dell’atto di contestazione concernente l’illecito per cui si procede.
L’oblazione è un istituto diverso dal beneficio dell’applicazione della sanzione in misura ridotta prevista dall’art. 68 del nuovo decreto. Prima della scadenza del termine previsto per l’impugnazione del decreto che irroga la sanzione, il professionista e le parti coinvolte, in assoluta autonomia e a prescindere dalle scelte di ciascuno, possono presentare istanza alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato (RTS) procedente per il pagamento della sanzione, riducendola a un terzo dell’entità della sanzione irrogata. L’istituto in commento non è applicabile se il destinatario della sanzione si sia già avvalso, nei cinque anni precedenti, della stessa facoltà.
Il Ministero, nei 30 giorni successivi al ricevimento dell’istanza, notifica al richiedente il provvedimento di accoglimento o rigetto, indicando l’importo dovuto e le modalità di pagamento. Il pagamento va effettuato entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento. Fino a tale data, restano sospesi i termini per l’impugnazione del decreto sanzionatorio innanzi all’autorità giudiziaria.
Altro aspetto da considerare è la progressione nel tempo delle leggi e l’applicazione del concetto del “favor rei”. Secondo tale concetto (art. 69, co 1, primo periodo del D.Lgs. 231/2007) nessuno può essere sanzionato per un fatto che alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni non costituisce più illecito. Inoltre, per le violazioni commesse anteriormente al 4 luglio, sanzionate in via amministrativa, “si applica la legge vigente all’epoca della commessa violazione, se più favorevole, ivi compresa l’applicabilità dell’istituto del pagamento in misura ridotta” (articolo 69, comma 1, secondo periodo del D.Lgs. 231/2007). Ne deriva così l’applicazione dell’istituto dell’oblazione anche per gli illeciti commessi prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni.